Art. 57

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Relazione annuale) In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi. I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonchè le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 57 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo