Art. 57 · LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Art. 57

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Relazione annuale) In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi. I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonchè le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910#art-57