REGIO DECRETO·n. DXCVIII·20 ottobre 1907
Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio.
Vigente dal 29 aprile 1908 22 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le l
Art. 2La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Al mantenimento di
Art. 3La scuola è diurna: il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gl'insegnamenti
Art. 4Alla scuola sono annessi un Museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratic
Art. 5Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o
Art. 6Gli alunni della R. scuola conseguono, dopo aver superato gli esami di promozione dalla se
Art. 7L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 8Il presidente della Giunta è scelto dal ministro fra i componenti della Giunta stessa; que
Art. 9La Giunta di vigilanza si aduna, di regola, una volta al mese, durante il periodo in cui è
Art. 10La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 11La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 12Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi,
Art. 14Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Minist
Art. 15Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli d