Art. 10
In vigore dal 14 mag 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministeri, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-10