Art. 12
In vigore dal 14 mag 1908
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'Istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di breve assenza.
Noi oasi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della Scuola e sui provvedimenti adottati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-12