Art. 14

In vigore dal 14 mag 1908
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero. Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza. Si potrà anche su proposta della Giunta provvedere alla nomina del direttore e degli insegnanti in base ai risultati dei concorsi banditi per gli stessi uffici in altre scuole commerciali di grado medio e superiore purchè non sia trascorso un triennio dalla data dei concorsi. Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggenti. La reggenza non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di tre. Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari, se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie. Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il ministro provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale di servizio è nominato dalla Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-14

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Art. 14 Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo