Art. 14
In vigore dal 14 mag 1908
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Si potrà anche su proposta della Giunta provvedere alla nomina del direttore e degli insegnanti in base ai risultati dei concorsi banditi per gli stessi uffici in altre scuole commerciali di grado medio e superiore purchè non sia trascorso un triennio dalla data dei concorsi.
Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggenti.
La reggenza non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di tre.
Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari, se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.
Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il ministro provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio è nominato dalla Giunta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-14