Art. 16
In vigore dal 14 mag 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra R. scuola media di commercio e viceversa.
Perché possa farsi luogo a tali trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.
I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-16