Art. 16

In vigore dal 14 mag 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra R. scuola media di commercio e viceversa. Perché possa farsi luogo a tali trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-16

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