Art. 20

In vigore dal 14 mag 1908
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un Istituto locale di credito. A questo Istituto saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-20

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