Art. 22

In vigore dal 14 mag 1908
In caso di trasformazione dell'indole o del grado della scuola da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere favorevoli degli enti interessati, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno passerà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-22

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