Art. 19

In vigore dal 14 mag 1908
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidate. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento. Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, di regola, una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame. Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte del Collego dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-19

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Art. 19 Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo