Art. 21

In vigore dal 14 mag 1908
Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Art. 21 Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo