Art. 15
In vigore dal 14 mag 1908
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-15