Art. 13
In vigore dal 14 mag 1908
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-13