Art. 13

In vigore dal 14 mag 1908
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-13

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Art. 13 Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo