Art. 9
In vigore dal 14 mag 1908
La Giunta di vigilanza si aduna, di regola, una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna, inoltre, tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-9