Art. 6

In vigore dal 14 mag 1908
Gli alunni della R. scuola conseguono, dopo aver superato gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato che conferisce il titolo di computista commerciale ed abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali. Agli allievi, che abbiano superato dopo il quarto anno l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. Tale diploma attesta l'idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esse attinenti; è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso a posti di delegato commerciale di seconda classe, come pure ai concorsi per gli assegni e le Borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza di scuole di egual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-6

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