Art. 2
In vigore dal 14 mag 1908
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Al mantenimento di essa concorrono:
il Ministero con annue L. 15,000;
la provincia di Salerno con annue L. 12,000;
oltre gli oneri stabiliti dalla legge 30 giugno 1907, n. 414, pei locali, fornitura d'acqua, riscaldamento, illuminazione e manutenzione dell'edificio ove avrà sede la scuola;
il comune di Salerno con annue L. 3000;
la Camera di commercio di Salerno con annue L. 1000;
la Cassa di risparmio di Salerno con L. 700, sugli utili eventuali del suo esercizio.
I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-2