Art. 2

In vigore dal 14 mag 1908
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Al mantenimento di essa concorrono: il Ministero con annue L. 15,000; la provincia di Salerno con annue L. 12,000; oltre gli oneri stabiliti dalla legge 30 giugno 1907, n. 414, pei locali, fornitura d'acqua, riscaldamento, illuminazione e manutenzione dell'edificio ove avrà sede la scuola; il comune di Salerno con annue L. 3000; la Camera di commercio di Salerno con annue L. 1000; la Cassa di risparmio di Salerno con L. 700, sugli utili eventuali del suo esercizio. I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-2

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