Art. 3
In vigore dal 14 mag 1908
La scuola è diurna: il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gl'insegnamenti e le esercitazioni che seguono:
Italiano - Storia civile e commerciale - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia generale, commerciale e industriale.
Diritto civile e commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali - Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi - Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.
Elementi di scienze naturali come introduzione allo studio della merceologia - Chimica e merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi.
Matematica elementare - Esercitazioni di calcolo abbreviato e mentale - Uso delle macchine da calcolo.
Computisteria e ragioneria.
Calcolo mercantile e finanziario - Contabilità - Banco modello:
Funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione, d'importazione e d'imprese di trasporti.
Lingue estere: francese, inglese, tedesco - Calligrafia, stenografia, dattilografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue, inglese o tedesca.
L'alunno può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, quando gli orari lo consentano.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo, altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-3