Art. 1
In vigore dal 14 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi in data 15 luglio 1906, n. 383, e 30 giugno 1907, n. 414;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Salerno in data 11 marzo 1907; della Deputazione provinciale in data 14 settembre 1907, del Consiglio comunale di Salerno in data 12 e 27 giugno 1907 e 9 settembre 1907, della Camera di commercio della stessa città in data 9 agosto 1907;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Salerno una R. scuola media di commercio.
La scuola ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio ed alle professioni ad esso attinenti e di prepararli agli studi superiori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-1