Art. 8
In vigore dal 14 mag 1908
Il presidente della Giunta è scelto dal ministro fra i componenti della Giunta stessa; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.
Egli riferisce, periodicamente, al Ministero, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-8