Art. 8

In vigore dal 14 mag 1908
Il presidente della Giunta è scelto dal ministro fra i componenti della Giunta stessa; questa elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce, periodicamente, al Ministero, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-20;598#art-8

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Art. 8 Che istituisce in Salerno una R. scuola media di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo