REGIO DECRETO·n. CCCLXXXVIII·31 agosto 1907
Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino.
Vigente dal 15 ottobre 1907 27 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono: Il Ministero d'agricoltura,
Art. 3Nei primi tre anni dal funzionamento della R. scuola i contributi di cui nel precedente ar
Art. 4Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed alt
Art. 5La scuola è femminile e diurna; il corso di essa si compie in 4 anni e comprende gli inseg
Art. 6Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratic
Art. 7Per l'ammissione al primo anno della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi, o dalle sc
Art. 8Alle allieve che siano state promosse dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministe
Art. 9L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 10Il ministro scioglie il presidente fra i componenti della Giunta questa elegge nel suo sen
Art. 11La Giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.
Art. 12La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 13La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 14Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo org
Art. 15Il direttore e gli insegnanti sono nominati in seguito a concorso pubblico aperto dal mini