Art. 23

In vigore dal 30 ott 1907
Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi delle alunne e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-23

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Art. 23 Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo