Art. 18

In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolare, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale che sarà determinata dal regolamento il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo