Art. 18
In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolare, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale che sarà determinata dal regolamento il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-18