Art. 22

In vigore dal 30 ott 1907
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo destinato dalla Giunta di vigilanza, a questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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Art. 22 Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo