Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 30 ott 1907
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo destinato dalla Giunta di vigilanza, a questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-22