Art. 25

In vigore dal 30 ott 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-25

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Art. 25 Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo