Art. 20

In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola ed invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente e i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'Istituto; provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti. Il direttore riferisca al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-20

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Art. 20 Che istituisce e riordina scuole femminili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo