Art. 27

In vigore dal 30 ott 1907
Per il primo anno di funzionamento il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare alle norme dell' e di provvedere agli insegnamenti e agli uffici amministrativi della scuola mediante incarichi, sulle proposte della Giunta di vigilanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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