Art. 27
In vigore dal 30 ott 1907
Per il primo anno di funzionamento il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare alle norme dell' e di provvedere agli insegnamenti e agli uffici amministrativi della scuola mediante incarichi, sulle proposte della Giunta di vigilanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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