Art. 26
In vigore dal 30 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-26