Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 30 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-26