Art. 13

In vigore dal 30 ott 1907
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari e i libri di testo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-13

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