Art. 8
In vigore dal 30 ott 1907
Alle allieve che siano state promosse dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma di computista.
Alle allieve che abbiano superato, dopo il 4° anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.
Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti, ed è titolo di ammissione senza esame ai corsi dello RR. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-8