Art. 3
In vigore dal 30 ott 1907
Nei primi tre anni dal funzionamento della R. scuola i contributi di cui nel precedente articolo, saranno destinati oltrechè alle spese di funzionamento, a quelle d'impianto e di arredamento, per quanto non provvede direttamente il Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-3