Art. 2

In vigore dal 30 ott 1907
Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono: Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio per lire quattromila. La Camera di commercio di Torino per lire quattromila a decorrere dall'anno 1908. Il comune di Torino per lire quattromila. Il Comune fornisce gratuitamente i locali necessari alla scuola, con le prestazioni accessorie di personale di servizio, riscaldamento, illuminazione e materiale non scientifico per un valore di annue lire seimila. I contributi di cui sopra saranno, ove se ne manifesti il bisogno, proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra indicati, previo accordo fra loro e con regolari deliberazioni degli enti stessi. I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-2

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