Art. 5
In vigore dal 30 ott 1907
La scuola è femminile e diurna; il corso di essa si compie in 4 anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
Italiano.
Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale.
Usi commerciali.
Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale.
Computisteria e ragioneria.
Elementi di fisica, chimica e scienze naturali.
Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi.
Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi.
Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.
Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo.
Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili, e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di impresa di trasporti.
Calligrafia, dattilografia e stenografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca.
L'alunna non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese o di tedesco, ma ha facoltà di iscriversi al corso di lingua spagnuola.
Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-5