Art. 5

In vigore dal 30 ott 1907
La scuola è femminile e diurna; il corso di essa si compie in 4 anni e comprende gli insegnamenti che seguono: Italiano. Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale. Usi commerciali. Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale. Computisteria e ragioneria. Elementi di fisica, chimica e scienze naturali. Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi. Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi. Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli. Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo. Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili, e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di impresa di trasporti. Calligrafia, dattilografia e stenografia. L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca. L'alunna non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese o di tedesco, ma ha facoltà di iscriversi al corso di lingua spagnuola. Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio. Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo