Art. 1

In vigore dal 30 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 30 giugno 1907, n. 414; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 10 e 12 luglio 1907 e della Camera di commercio della stessa città in data 22 giugno 1907; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Torino, per iniziativa del Comune e della Camera di commercio ed arti, sotto dipendenza del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio, una R. scuola media femminile di commercio, con il fine di avviare le giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-1

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