Art. 1
In vigore dal 30 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 30 giugno 1907, n. 414;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 10 e 12 luglio 1907 e della Camera di commercio della stessa città in data 22 giugno 1907;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Torino, per iniziativa del Comune e della Camera di commercio ed arti, sotto dipendenza del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio, una R. scuola media femminile di commercio, con il fine di avviare le giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-1