Art. 9
In vigore dal 30 ott 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato della Camera di commercio e di due delegati del comune di Torino.
Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore allo L. 3000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-9