Art. 11

In vigore dal 30 ott 1907
La Giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo