Art. 7
In vigore dal 30 ott 1907
Per l'ammissione al primo anno della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi, o dalle scuole tecniche, o dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.
Saranno pure ammesse le licenziate dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopra indicate, e le licenziate di scuole estere che, a giudizio del Collegio dei professori siano reputate equivalenti a quelle italiane di cui sopra.
Ai corsi successivi sono iscritte solo le allieve, le quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
L'alunna che per due anni consecutivi è riprovata negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.
Ai corsi obbligatori non sono ammesse uditrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;388#art-7