LEGGE·n. 530·22 novembre 1988
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.
Vigente dal 14 dicembre 1988 32 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
titolo IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Campo di applicazioneArt. 2Commissionetitolo IIESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 3Licenza di pescaArt. 4Attrezzi di pesca consentitititolo IIIMODALITA' DI PESCA VIETATE
Art. 5SistemiArt. 6Zonetitolo IVLIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 7Lunghezze minime dei pesciArt. 8Periodi di divietoArt. 9Reimmissione in acqua di esemplari protettiArt. 10Divieto della pesca dei gamberititolo VDEROGHE
Art. 11Provvedimenti restrittiviArt. 12Provvedimenti estensiviArt. 13Autorizzazione alla pesca scientificatitolo VINORME A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Art. 14Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazioneArt. 15Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientaleArt. 16Semina di materiale itticotitolo VIIATTIVITA' PROMOZIONALE
Art. 17Scambio annuale di informazioni sulle attvitàArt. 18Ricerca scientificaArt. 19Stabilimenti di piscicolturatitolo VIIIVIGILANZA E SANZIONI
Art. 20VigilanzaArt. 21Atti a danno degli agentiArt. 22Procedimento in caso di infrazionetitolo IXRELAZIONI TRA AUTORITA'
Art. 23Rapporti tra AutoritàArt. 24Spese di funzionamentotitolo XDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25Disposizioni esecutiveArt. 26Abrogazione di disposizioni anterioriArt. 27Modifica della ConvenzioneArt. 28Entrata in vigore e denuncia