Convenzione›Titolo V
Art. 12
Provvedimenti estensivi
In vigore dal 15 dic 1988
Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purchè i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-12