ConvenzioneTitolo IV

Art. 7

Lunghezze minime dei pesci

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'etremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti: Trota del lago....................... cm. 30 Trota del fiume....................... cm. 22 Salmerini (Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontinalis).... cm. 25 Coregone Lavarello..................... cm. 30 Coregone Bondella...................... cm. 25 Temolo........................... cm. 30 Luccio: nel Lago Maggiore.................. cm. 40 nel Lago di Lugano..................... cm. 45 Pesce Persico: nel Lago Maggiore.............. cm. 16 nel Lago di Lugano..................... cm. 18 Persico Trota........................ cm. 20 Luccioperca......................... cm. 40 Carpa............................ cm. 30 Tinca............................ cm. 25 Anguilla.......................... cm. 40 Agone............................ cm. 20 2 - Per comprovate ragioni tecniche i Commmissari possono curare la emanazione di provvedimenti, necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonché a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non completate nel presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo