Convenzione›Titolo III
Art. 6
Zone
In vigore dal 15 dic 1988
1 - La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua. 2 - È vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonché dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.
3 - Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.
4 - Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.
Storico versioni
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