Convenzione›Titolo IV
Art. 9
Reimmissione in acqua di esemplari protetti
In vigore dal 15 dic 1988
I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all', nonché quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all' debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-9