Convenzione›Titolo VI
Art. 14
Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione
In vigore dal 15 dic 1988
1 - È vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all' e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.
2 - Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.
3 - Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto".
4 - Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.
5 - I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.
Storico versioni
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