ConvenzioneTitolo VII

Art. 19

Stabilimenti di piscicoltura

In vigore dal 15 dic 1988
Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-19

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Stabilimenti di piscicoltura (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo