Convenzione›Titolo IX
Art. 24
Spese di funzionamento
In vigore dal 15 dic 1988
1 - Ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommisione.
2 - Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall' saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione.
3 - Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-24