ConvenzioneTitolo IX

Art. 24

Spese di funzionamento

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommisione. 2 - Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall' saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione. 3 - Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-24

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Spese di funzionamento (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo