ConvenzioneTitolo X

Art. 25

Disposizioni esecutive

In vigore dal 15 dic 1988
Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-25

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Disposizioni esecutive (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo