Convenzione›Titolo X
Art. 25
Disposizioni esecutive
In vigore dal 15 dic 1988
Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-25