Art. 25 · Disposizioni esecutive
ConvenzioneTitolo X

Art. 25

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Disposizioni esecutive

In vigore dal 15 dic 1988
Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.
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