ConvenzioneTitolo X

Art. 28

Entrata in vigore e denuncia

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Ciascuno dei due Stati notificherà all'altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note. 2 - Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma il 19 marzo 1986 in due originali, in lingua italiana. PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Firma illegibile Firma illegibile Visto, Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-28

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