Convenzione›Titolo IX
Art. 23
Rapporti tra Autorità
In vigore dal 15 dic 1988
1 - Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalita agli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni.
2 - I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-23